HCFX dichiarazione ai sensi degli articoli 3 e 4
Informativa ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR” – Sustainable Finance Disclosure Regulation).
HCFX è una Società di intermediazione mobiliare (“SIM”) autorizzata a prestare servizi di gestione di “negoziazione in conto proprio” e servizi di “consulenza”, come tale la stessa risulta soggetta all’applicazione del SFDR in quanto la medesima regolamentazione vede fra i destinatari anche le “imprese di investimento”, come definite all’art. 4, paragrafo 1, punto 1, della “Direttiva 2014/65/UE” (“MIFID II”) e, in particolare, quelle che “forniscono consulenza in materia di investimenti” (cfr. art. 2, punto 11), SFDR).
La Società in quanto classificabile come “consulente finanziario”, ai sensi della richiamata definizione contenuta nel SFDR è quindi tenuta a pubblicare le dichiarazioni ai sensi degli articoli 3 e 4, paragrafo 1, SFDR.
In considerazione di quanto precede, tenuto conto che la SIM ha avviato la propria attività solo a partire dal 17 febbraio 2021 e che la stessa si caratterizza per ridotta complessità operativa e dimensionale, la medesima Società non si è ancora dotata di una propria politica sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali di investimento, ma sta conducendo un processo finalizzato all’integrazione di detti rischi nell’ambito del servizio di consulenza finanziaria prestato in favore della propria clientela, in conformità all’obbligo previsto all’art. 3, paragrafo 2, SFDR.
HCFX adotterà quindi un’apposita politica, la quale sarà elaborata tenuto conto della natura, delle dimensioni e della ridotta complessità dell’attività della SIM, nonché della natura e della gamma dei prodotti finanziari consigliati alla clientela.
Con riferimento, invece, alla “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità” di cui all’art. 4 SFDR la SIM, avvalendosi della facoltà prevista al paragrafo 5, lett. b), del medesimo articolo, ha scelto di adottare un approccio “explain”, chiarendo le ragioni della mancata considerazione nella consulenza prestata alla clientela degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
Dette motivazioni risiedono, oltre che nelle richiamate circostanze del recente avvio dell’operatività e della sua ridotta complessità operativa e dimensionale, anche nel fatto che la medesima SIM attualmente:
– presta il servizio di consulenza finanziaria solo ed esclusivamente in relazione a strumenti finanziari derivati di “copertura” dei rischi di cambio associati all’esecuzione di operazioni di pagamento in valuta estera da parte della clientela, e in particolare
– formula raccomandazioni di investimento nei confronti della clientela che non riguardano uno dei “prodotti finanziari” indicati all’art. 2, punto 12) SFDR, né tantomeno prodotti finanziari aventi “caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione fra le stesse” (ex art. 8 SFDR) ovvero aventi come obiettivi “investimenti sostenibili” (ex art. 9 SFDR).
La scelta di HCFX sopra illustrata è altresì indotta dalla considerazione che l’attuale quadro normativo di riferimento, soprattutto con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione che dovrebbero integrare, sotto il profilo del contenuto, delle metodologie e della presentazione delle informazioni di cui al medesimo art. 4, circa gli indicatori di sostenibilità in materia di “principal adverse impact” (“PAI”), è ancora in fase di perfezionamento e oggetto di una bozza finale presentata alla Commissione Europea lo scorso 2 febbraio 2021, dalle ESA’s (ESMA, EBA, EIOPA) in vista dell’adozione entro il 1° gennaio 2022 di un regolamento specifico da parte della Commissione.
In considerazione di tutto quanto precede, HCFX non prende in considerazione nell’attività di consulenza prestata alla clientela gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità di cui all’art. 4 SFDR, e, di conseguenza, non adotterà politiche di due diligence per la considerazione degli stessi effetti negativi.
La SIM si riserva di riconsiderare in futuro la predetta decisione, a seguito del formale recepimento da parte della Commissione europea delle norme tecniche di regolamentazione di attuazione e nella misura in cui la medesima Società avrà eventualmente valutato di ampliare il catalogo dei prodotti finanziari oggetto di consulenza prestata in favore della clientela verso tipologie che tengano conto – direttamente o indirettamente – dei fattori di sostenibilità come driver di riferimento.